Che succede se il datore di lavoro adibisce un lavoratore al lavoro notturno senza aver effettuato i prescritti accertamenti preventivi periodici volti a constatare l’assenza in capo al lavoratore stesso di controindicazioni al lavoro notturno? Incorre in una condanna a una ammenda per aver violato l’art 14 del DLgs 66/2003*.
È capitato al titolare di una impresa al quale il tribunale di Tolmezzo ha inflitto un’ammenda con sentenza 10 novembre 2011 (erano interessate due lavoratrici le cui prestazioni contestate, secondo la difesa dello stesso titolare, non sarebbero state assoggetabili alla norma di tutela del lavoro notturno).
Successivamente la Cassazione penale, con sentenza 37903 del 1 ottobre 2012, ha respinto il ricorso opposto alla condanna, in quanto la sentenza impugnata del tribunale di Tolmezzo “si basa su argomentazioni del tutto adeguate e coerenti, perché, prendendo le mosse dalle testimonianze delle due lavoratrici, giudicate sufficientemente precise ed attendibili, afferma che le stesse svolgevano parte della propria attività lavorativa nella fascia oraria comprendente l’intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino”.
La decisione del tribunale aveva individuato nell’art. 2, comma 1, lettera o), n. 2), del Dlgs. n. 532 del 1999 la disposizione applicabile nel caso (“in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno”). E a questo proposito la Cassazione ha rilevato che “la ragione per cui il limite in questione è stato fissato è quella di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore in relazione all’attività da questo effettivamente svolta”.
E aggiunge che “una tale tutela si realizza solo interpretando la disposizione in questione nel senso che il riferimento all’anno deve calcolarsi dall’inizio del rapporto di lavoro, in modo tale che per ogni effettivo anno di rapporto di lavoro, e non in relazione a periodi di tempo convenzionalmente considerati, il lavoratore abbia la garanzia di non dover prestare più di 80 giorni di lavoro notturno”.
* Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.