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Un’azione complementare e integrata al servizio dell’autotrasporto

Il datore di lavoro di un’azienda di autotrasporti deve svolgere un’attività di difesa della salute dei lavoratori che è complementare e integrata con quella prescritta dal TU 81/08 sulla sicurezza. Si tratta di dare pratica attuazione alle disposizioni per il rispetto dell’orario di lavoro, la norma che è contenuta nel Dlgs  19 novembre 2007, n° 234 (” Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”).

Qui di seguito sintetizzo i punti di maggior rilievo della legge:

  • Durata massima settimanale della prestazione di lavoro (art. 4)
  • La durata media della settimana lavorativa non può superare le 48 ore.
  • La durata massima della settimana lavorativa può essere anche di 60 ore ma nell’arco di quattro mesi la media delle ore di lavoro non deve superare il limite di 48 ore settimanali.
  • Riposo intermedio (art 5).

Gli autotrasportatori non possono lavorare per più di 4,30 ore consecutive senza un riposo intermedio. Se il lavoro è compreso tra 6 e 9 ore, il riposo intermedio deve essere di almeno 30 minuti. Se il lavoro supera le 9 ore, il riposo deve essere di 45 minuti.
Se il lavoro viene svolto nelle ore notturne, l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore (art 7).

Fondazione Ania e Federtrasporti hanno presentato di recente a Roma i risultati del progetto per la sicurezza stradale nel trasporto pesante, avviato nel 2003. I dati rilevati dallo studio, effettuato in collaborazione con la Polizia Stradale, hanno evidenziato dei risultati eccellenti per la riduzione della incidentalità dei mezzi pesanti; per un minor numero di infrazioni rilevate (si è passati dal 68,8 % del 2003 al 41,3% del 2010).

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