È sempre più frequente l’uso dell’installazione di impianti audiovisivi di controllo per la sorveglianza non tanto dei lavoratori, quanto dei luoghi, allo scopo di garantirne una maggiore sicurezza contro comportamenti penalmente rilevanti.
Sull’argomento delle autorizzazione all’uso di impianti audiovisivi, la cui installazione potrebbe arrecare danno ai lavoratori che si trovano ad operare nell’area video – sorvegliata in quanto potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), il ministero del Lavoro ha fornito proprio in questi giorni (nota n. 7162 del 16 aprile) dei chiarimenti.
Come noto, l’uso degli impianti di controllo è soggetto ad autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente che effettua oltretutto un accertamento tecnico preventivo ai fini della legittima installazione. Ora, poiché in molti casi (tabaccherie, oreficerie, edicole, distributori di carburante, ecc.) l’utilizzo degli impianti audiovisivi rappresenta un deterrente al verificarsi degli atti criminosi, la procedura per la loro installazione potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza della DTL (i quali potranno, allo scopo, far riferimento semplicemente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro nella richiesta di autorizzazione).
La semplificazione agevola le piccole medie imprese e limita l’opera per l’accertamento tecnico degli ispettori che possono, invece, dedicare il controllo nelle realtà produttive sotto il profilo, più rilevanti, sia della salute e sicurezza dei lavoratori che dell’osservanza delle norme sul collocamento al lavoro.
Il documento del Ministero sottolinea che l’autorizzazione viene rilasciata a condizione:
- che vengano osservate le prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) e dei successivi provvedimenti del Garante (in particolare di quello dell’08.04.2010, GU n. 99 del 29.04.2010);
- che venga fornita al personale dipendente un’idonea informazione in merito all’attivazione dell’impianto, al posizionamento delle telecamere e alle modalità di funzionamento;
- che vengano informati i clienti che accedono al sito-area sorvegliata;
- che le telecamere vengano orientate in modo tale da limitare la ripresa dei lavoratori;
- che le immagini registrate dalle telecamere vengano conservate per non più di 24 ore;
- che le immagini registrate non possono essere utilizzate per accertamenti sull’obbligo della diligenza da parte dei lavoratori;
- che di ogni accesso alle immagini, la ditta che esegue la sorveglianza, dovrà dare tempestiva notizia ai lavoratori occupati;
- che i lavoratori possano verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.