Alcuni commenti agli articoli recentemente apparsi sulla mia rubrica L’Esperto risponde richiedono questo chiarimento in ordine alla scadenza entro la quale corre l’obbligo di eseguire la valutazione dei rischi dei Campi elettromagnetici (CEM).
C’è chi osserva che la data debba essere quella del 31 ottobre 2013 (come da direttiva 2012/11/EU), e non quella del 1° luglio 2016, data invece indicata dalla nuova Direttiva 29 giugno 2013 (2013/35/UE) che fa slittare, appunto, al 1° luglio 2016 il termine per recepire formalmente i nuovi limiti di esposizione e le prescrizioni sulle misure di sicurezza della nuova direttiva. Secondo il commento, lo slittamento interesserebbe il recepimento dell’intera materia e non la scadenza del termine per la valutazione dei rischi.
A questo proposito rimando al mio articolo del 29 luglio 2013, La nuova direttiva particolare sui rischi dei campi elettromagnetici, nel quale ho già sottolineato che, in attesa del recepimento dell’intera materia nel TU 81/08, … “nella pratica e in relazione agli eventuali reati nel settore accertati dagli organi di vigilanza, fino alla data prevista da questa ultima Direttiva 2013/35/UE (1 luglio 2016), gli interessati non saranno sanzionabili per inadempimenti agli obblighi del Capo IV del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 (agenti fisici, campi elettromagnetici) ma per non adeguamento ai principi generali contenuti nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII dello stesso TU (disposizioni generali)”.
Da qui, ciascuna azienda che si sia riconosciuta coinvolta dall’obbligo della rimozione/riduzione dei rischi da agenti fisici/campo elettromagnetici, ne ha già valutato i contenuti nell’ambito della valutazione complessiva dell’azienda. E lo avrà fatto correttamente se avrà operato:
- secondo i criteri e le disposizioni generali del Titolo VIII del TU 81/08;
- attraverso idonee azioni (a partire dal censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro) operate secondo la norma EN 50499*;
- tenendo conto della raccomandazione europea 1999/519/CEE**./li>
Solo dopo il “trasferimento” nel TU 81/08 dei contenuti della nuova Direttiva 2013/35/UE, che dovrà avvenire per “tutti gli stati membri”entro il 1 luglio 2016, si potranno applicare le nuove disposizioni dei vari articoli della Direttiva, soprattutto quelli del Capo II e nello specifico … la valutazione dei rischi (art. 4)… e l’adozione di azioni e misure tecniche per il rispetto dei valori limite di esposizione.
* “Procedure per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici”.
** “Limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.