Per una corretta valutazione del rischio stress lavoro correlato occorre seguire un percorso metodologico orientato verso la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione – o riduzione al minimo – dei fattori del rischio.
A questo scopo, secondo il Documento del febbraio 2012 del Coordinamento tecnico interregionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro, occorre che:
- “la valutazione aziendale sia eseguita con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti;
- la valutazione prenda in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori… che risultano esposti a rischi dello stesso tipo (secondo l’individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale)”.
La valutazione si articola in due fasi: quella preliminare – necessaria – e quella (eventuale) che si deve attivare quando “la valutazione preliminare riveli elementi di rischio” e quando le misure di correzione adottate in seguito alla prima valutazione, “si rivelino inefficaci”.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori: oggettivi, verificabili, e ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti, quantomeno, a queste tre distinte famiglie:
- eventi sentinella (es.: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori);
- fattori di contenuto del lavoro (es.: ambiente di lavoro ed attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti);
- fattori di contesto del lavoro (es.: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione – es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste -).
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto:
- occorre sentire i lavoratori e il Rls;
- nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori;
- la scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori* è rimessa al datare di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.
Altre modalità di valutazione si devono attivare qualora vengano rilevati elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive (interventi organizzativi, tecnici, procedurali,comunicativi, formativi). In questi casi è necessario ricorrere alla c.d. valutazione approfondita (mediante la valutazione della percezione soggettiva del rischio, attraverso questionari, focus group, interviste semi-strutturate).
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, al posto di questi strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
* Rimando a un prossimo approfondimento la trattazione delle caratteristiche degli strumenti utilizzati nella valutazione approfondita quali sono state suggerite dal Coordinamento tecnico regionale nel proprio Documento del febbraio 2012.
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Continua mercoledì 23 aprile 2014: questionari benessere lavoratori.