“Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro (quelle dell’all. VII, ndr), a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza”. Così il nuovo art 71 del TU voluto dal Ddl Semplificazioni.
Ma con quale frequenza devono avvenire le verifiche? Con la frequenza indicata nell’allegato VII e però “la prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi – delle ASL o- dell’ARPA, o – di soggetti pubblici o privati abilitati”.
“ Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o dall’ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
L’INAIL, le ASL o l’ARPA hanno l’obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche”.
Per effetto della nuova norma proposta dal CDM, viene così consentito di far ricorso a soggetti privati abilitati per le verifiche delle attrezzature di lavoro in tutte le fasi di verifica e non solo a fine percorso, come accade ora.
“ Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”.
A conclusione della serie di interventi sul Ddl del Consiglio dei Ministri approvato nella seduta del 16 ottobre, con “ le nuove misure sulla semplificazione a favore dei cittadini e delle imprese”, ricordo che le stesse diventeranno operative solo dopo che si saranno acquisiti il parere della Conferenza Stato-Regioni e quello dei Sindacati.
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