Per le attrezzature individuate nell’all. VII del TU 81/08 come “Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW”, sono previste verifiche periodiche ogni 5 anni.
Già si sono considerati alcuni aspetti relativi alla prima verifica. Quanto alle verifiche periodiche, il più volte richiamato c. 13 dell’art. 71 del TU sicurezza lavoro ha previsto che “le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche … ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati… sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della Salute … di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita con la Conferenza permanente .. Stato -Regioni”.
Qui di seguito sono riportati i titoli dei decreti attuativi nella materia.
Decreto interministeriale 11 aprile 2011 – Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all’All. VII del TU 81/08. “Art. 2: l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta; le Asl sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta”.
“All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi”.
Nel Decreto dell’11 aprile 2011 sono compresi, tra gli altri, l’all. II (modalità di effettuazione della prima delle verifiche e delle verifiche successive ) e l’all. III (modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti pubblici o privati che possono effettuare le verifiche).
Decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 – Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.
Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ex art. 73, c. 5, del TU 81/08).
Decreto Dirigenziale del 29 settembre 2014 – “Nono elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche”.
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