La norma UNI CEI 11222: 2013 definisce la verifica dell’impianto come “l’insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la rispondenza dell’impianto di illuminazione di sicurezza ai dati di progetto”.
Oltre che a tenere in considerazione: la normativa tecnica, la legislazione vigente applicabile
occorre quindi che nelle verifiche si tenga conto delle eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore, dal progettista e/o dall’installatore.
Per controllare lo stato di funzionamento sia dell’impianto in generale che dei principali componenti, si eseguono la verifica generale, la verifica di funzionamento e la verifica dell’autonomia.
La verifica generale comporta la valutazione dell’efficienza complessiva dell’alimentazione e degli apparecchi di sicurezza, quella di funzionamento consiste nella valutazione della corretta attivazione dell’impianto di illuminazione in caso di mancanza di alimentazione ordinaria, quella di autonomia misura il tempo di accensione degli apparecchi dell’impianto di illuminazione di sicurezza dall’istante in cui viene a mancare l’alimentazione ordinaria e dopo la ricarica delle batterie che alimentano la fonte luminosa.
Con quale periodicità va eseguita la verifica dell’autonomia dell’impianto di illuminazione per la sicurezza? Con frequenza annuale, ma semestrale se gli ambienti di lavoro sono sottoposti al regime del DM 10/3/98 (sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza).
Altra frequenza deve essere osservata anche su diversa indicazione del costruttore, del progettista o dell’installatore dell’impianto. La verifica dell’autonomia deve essere effettuata per ogni sezione o area specifica, nel caso in cui il progetto preveda l’intervento dell’illuminazione di sicurezza differenziato tra aree, sezioni o piani di uno stesso edificio.
Se l’impianto e dotato di sistemi di test automatici (ATS), le verifiche consistono nell’ esame dello stato degli appositi indicatori.
Nel Registro dei controlli periodici, vanno elencate, a cura dei responsabili del sistema:
- le attività di verifica;
- le eventuali anomalie rilevate.
Il Registro dei controlli periodici deve essere conforme alla legislazione vigente e alla norme tecniche applicabili (CEI EN 50172).
Le anomalie devono essere: a) eliminate immediatamente, se necessario, o b) segnalate prontamente al responsabile dell’impianto.
Continua: CEI EN 50172
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