Se un lavoratore, già sottoposto alla visita preventiva o alla visita periodica* viene licenziato e successivamente riassunto, deve sostenere una nuova visita medica? È la domanda che si pone l’Ordine dei consulenti del lavoro chiedendone il parere alla Commissione Interpelli del Ministero del lavoro.
Dipende, ha risposto la Commissione. Se al lavoratore riassunto vengono assegnate le stesse mansioni che lo espongono allo stesso rischio, allora il datore di lavoro non è obbligato a sottoporlo a nuova visita e ciò “in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente”. Peraltro, deve trattarsi, in caso di visita periodica, di riassunzione avvenuta nel corso del periodo di validità della visita e comunque per un periodo non superiore a un anno.
Com’è noto, la visita medica periodica ha come finalità di:
- controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità degli accertamenti….. viene stabilita di norma, in una volta l’anno… e può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Una diversa periodicità e i contenuti della visita diversi rispetto a quelli indicati dal Medico competente, possono essere disposti dall’Organo di vigilanza.
I contenuti di sorveglianza sanitaria, con le date e le scadenze degli adempimenti prescritti, sono raccolti nella cartella sanitaria e di rischio. La Conferenza Stato Regioni nella seduta del 15 marzo 2012, ha definito i nuovi contenuti dell’allegato 3A e contestualmente dell’allegato 3B del TU 81/08. Si rimanda, in proposito al mio articolo Contenuti cartella sanitaria di rischio.
* Art. 41, c. 2, lett. b) del TU 81/08
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