Con il Dm 19 marzo 2015 è stata aggiornata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di queste strutture sanitarie:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002;
- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
Una circolare del Ministero dell’interno (n. 12580 del 28 ottobre) esamina le diverse novità introdotte dal Dm del marzo scorso. A cominciare dalla sostituzione, operata dagli allegati I e II che sostituiscono i titoli III e IV della regola tecnica elaborata nel settore dal DM 18 settembre 20002 e che inseriscono il nuovo Titolo V (“specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare… la predisposizione e l’adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo…”).
Sulle strutture sanitarie esistenti che non hanno ancora completato l’adeguamento antincendio nel termine del 28 dicembre 2007, è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare (assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superfice fra i 500 e il 1000 mq; assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superfice superiore ai 1000 mq; ricovero ospedaliero e/o a regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre 25 p.l.)
La circolare ministeriale avverte che gli enti che non intendano optare per l’applicazione del Dm 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori (da completarsi entro il 24 aprile 2025).
Sul responsabile tecnico della sicurezza antincendio, viene chiarito che lo stesso “deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività”.
Quanti devono essere gli addetti antincendio? Il loro va determinato con il metodo riportato nello stesso Titolo V. Gli addetti sono distinti in:
- addetti di compartimento* che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni sanitarie o non;
- squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.
* Per “compartimento” si intende quello di superficie massima ammessa dalla regola tecnica e il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato: almeno 1 ogni 1500 m2 di superficie sul medesimo livello; almeno 1 ogni 1000 m2 di superficie sul medesimo livello.
Info: Vigili del Fuoco, pagina Norme di prevenzione incendi – Circolare prot. n. 12580 del 28 ottobre 2015 – D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie – Indirizzi applicativi.