ROMA – Pubblicata da Inail, una circolare del direttore generale Giuseppe Lucibello riguardante la definizione degli infortuni in missione e degli infortuni in itinere e i conseguenti indennizzi.
Dalla sintesi della circolare pubblicata sul sito della sala stampa Inail si legge: “Gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta non sono omologabili a quelli in itinere (ovvero, nel tragitto tra casa/luogo di lavoro, e viceversa). Questa particolare categoria va considerata, infatti, alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione di lavoro e – di conseguenza – va indennizzata come tale”.
Nel testo tramite il quale l’Inail ha provveduto al riordino della materia, viene evidenziata quindi una differenza sostanziale tra l’incidente nel tragitto casa ufficio e il tragitto albergo luogo della prestazione.
“In breve: per tutta la durata della missione o della trasferta ogni azione compiuta è da considerarsi esclusivamente ‘in occasione di lavoro’ (definizione che si riferisce all’insieme di circostanze e di situazioni in cui le attività o le loro modalità di organizzazione impongono comportamenti specifici che espongono al rischio) e, quindi, deve essere indennizzata come un qualsiasi altro infortunio tutelato”.
Per quanto riguarda ancora l’indennizzo, viene evidenziata la distinzione tra attività funzionale e rischio elettivo. “L’evento non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo: cioè, quando l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte”.
Info: circolare infortuni missione e trasferta.