ROMA – Pubblicato dall’Istituto superiore di sanità lo scorso 30 ottobre 2014, un Protocollo per il monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati, realizzato dal Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Iss con la partecipazione dell’Inail, dell’Aulss 12 Veneziana e dell’Arpav.
Scopo del protocollo è “definire una procedura e dei criteri atti a verificare il livello di rischio sanitario per le Sostanze volatili (SV) di natura organica e inorganica, in cui rientrano i Composti organici volatili (COV) e il Mercurio (Hg) volatile totale, nel caso in cui risulti necessario prevedere l’attivazione di specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria indoor e outdoor”.
La procedura, finalizzata esclusivamente alla valutazione e gestione del rischio sanitario per la popolazione potenzialmente esposta, è stata elaborata per il Sito di interesse nazionale (Sin) di Porto Marghera, ma può costituire un utile riferimento per qualsiasi altro sito contaminato o potenzialmente contaminato da sostanze volatili.
Sviluppata in ottemperanza a quanto richiesto all’art.5, comma 1, lettera f) dell’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale di Porto Marghera e aree limitrofe, individua un metodo per valutare il rischio sanitario ed è basata su misurazioni delle effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e nelle acque di falda.
La metodologia si basa pertanto su strategie di monitoraggio e tecniche di campionamento, studio dei livelli di fondo del sito e stima del rischio sanitario attraverso una procedura di valutazione del rischio diretta.
Per quanto riguarda il campo di applicazione occorre sottolineare che la procedura è applicabile nel caso di “uso del suolo residenziale/ricreativo o industriale/commerciale, per i lavoratori potenzialmente soggetti a rischio di esposizione inalatoria da SV non connesse con la propria attività lavorativa (es. uffici pubblici e privati, centri commerciali, negozi, bar, ristoranti, cinema, ecc.) , ma bensì provenienti dal suolo e/o dalla falda sottostante il sito. In tali casi si ritiene che non possano essere applicati i limiti di esposizione professionale presenti negli Allegati XXXVIIII e XLIII del D.L.gs, 81/08 s.m.i.”. “Quanto detto comprende anche i casi in cui l’ambiente di lavoro è assimilabile ad un ambiente di vita (es ospedali, scuole, uffici pubblici e privati, caserme, alberghi, banche, ecc.). Riguardo a tali ambienti è possibile fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni, pubblicato nella Gazz. Uff. del 27/09/2001 n. 276, concernente Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati”.
Infine si evidenzia che “La procedura proposta nel presente documento, invece non è utilizzabile per le valutazioni legate alla salute e sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività di cantiere, nelle attività di bonifica o di messa in sicurezza del sito contaminato in cui si utilizzano i valori limite di esposizione professionale presenti negli Allegati XXXVIII e XLIII del D.L.gs 81/08 s.m.i.”
Per approfondire: protocollo indoor/outdoor valutazione esposizione inalatoria siti contaminati