ROMA – Scadono il 30 aprile i termini previsti dalla “Direttiva CE 2004/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)” norma che fissa i limiti di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.
Con la scadenza scatta l’obbligo per le aziende di dare piena attuazione a quanto disposto in materia di rischio agenti fisici nel capo IV titolo VIII, del Testo Unico di Sicurezza, “Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici”. Il T.U. al comma 3 dell’articolo 306 prevede infatti esplicitamente l’adozione della normativa europea in materia.
Il termine del 30 aprile è frutto di una proroga, deliberata con direttiva 2008/46/CE che ha determinato un rinvio di quattro anni per il termine di adeguamento originariamente fissato al 30 aprile 2008.
Con l’entrata in vigore della direttiva 2004/40 i vecchi valori limite saranno sostituiti con nuovi parametri basati sulle più recenti raccomandazioni internazionali. La direttiva ammette deroghe per casi specifici e per talune attività che comunque dovranno operare la valutazione del rischio.
Importante sottolineare che la direttiva ha impatto su un amplissimo numero di aziende e organizzazioni sia pubbliche che private. A far data dal 30 aprile infatti chiunque si trovi ad operare in presenza di sorgenti di campo elettromagnetico, che sono creati da numerosi dispositivi (quali PC, Wifi, Videotelefoni, telefoni cordless, macchine terapeutiche, ricetrasmittenti, cabine elettriche, trasformatori, sistemi anti-taccheggio, metal-detector e altro), sono tenute al rispetto della normativa suddetta e a non superare i valori limite stabiliti dalla legge.
Si ricorda pertanto che il datore di lavoro, in base alle disposizioni del Testo unico sicurezza, deve comprendere nella valutazione dei rischi anche quelli collegati ai campi elettromagnetici, e deve vigilare affinché non siano superati valori limite di esposizione in conformità alle norme europee standardizzate emanate dal CENELEC Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica. I datori di lavoro pertanto, per essere in regola dovranno aver valutato e misurato tutte le postazioni di lavoro e tute le fonti di rischio. È inoltre fatto obbligo al datore di lavoro di fornire formazione e informazione ai lavoratori in materia di ogni rischio cui sono esposti e di promuovere quindi l’adozione di comportamenti corretti e delle dovute protezioni.
Per approfondire:
Direttiva 2004/40/CE (PDF)
Direttiva 2008/46/CE (PDF)