SIENA – Pubblicata nel PAF Portale Agenti Fisici, la procedura online standardizzata predisposta per la valutazione del rischio Vibrazioni corpo intero.
La procedura può essere applicata da aziende fino a 10 occupati operanti in tutti i settori produttivi. Possono adottarla anche aziende da 11 a 50 occupati, escludendo però le aziende richiamate dal comma 7 dell’art.29, DLgs.81/2008, che sono sottoposte ad altri obblighi.
La valutazione del rischio Vibrazioni corpo intero è normata al capo III, Titolo VIII del D.lgs 81/2008 che fissa limiti di azione ed esposizione e ne vieta il superamento. Obiettivo della procedura è quella di permettere ai datori di lavoro di valutare correttamente il valore di esposizione dei lavoratori a vibrazioni e, di conseguenza, adempiere correttamente all’eventuale obbligo di:
- redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni;
- effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori;
- far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente.
La procedura per la valutazione dell’esposizione prevede alcuni semplici passaggi in cui il datore di lavoro sceglie il tipo di macchinario utilizzato, il tipo di lavorazione e i tempi cui il lavoratore è impegnato in quella mansione.
I dati relativi al livello di vibrazione possono essere rilevati da misure effettuate sul campo, dal libretto del Macchinario, o reperiti in banca dati PAF dove per ogni macchinario è definito il livello di vibrazione relativo alle diverse funzioni. Ad esempio nella scheda tecnica di un trattore sarà presente il livello di vibrazione che viene prodotto in attività di trasporto con o senza accessori, o nelle attività di taglio o di irrorazione.
Nel calcolo dell’esposizione l’unità di tempo è individuata nella Giornata Ricorrente a Massimo Rischio, GRMR, e cioè la giornata peggiore dal punto di vista dell’esposizione a vibrazioni intervenuta nell’anno precedente e che è ragionevole attendersi negli anni successivi.
Il programma, moltiplicando i dati inseriti, calcolerà l’esposizione.
Se l’esposizione giornaliera alle vibrazioni risulta inferiore al livello di azione ( A(8) < 0,5 m/s²) ulteriori misure di tutela e di riduzione dell’esposizione potrebbero essere necessarie solo nel caso di presenza di cofattori di rischio, quali freddo, posture incongrue, sovraccarico meccanico o fattori individuali.
Se il valore è compreso tra 0.5 e 1,0 m/s² l’esposizione giornaliera è superiore al Livello di azione. Sarà necessario attuare un piano di riduzione del rischio, impiegare macchinari che producano un minore livello di vibrazioni e formare i lavoratori in merito ad accorgimenti per ridurre il rischio: dalla regolazione del sedile, allo stile di guida, ad esempio riducendo la velocità, soprattutto in presenza di buche e ostacoli etc.
Se l’esposizione giornaliera alle vibrazioni è superiore al Valore limite di esposizione (A(8) > 1,0 m/s²): l’esposizione va immediatamente ridotta, impiegando macchinari che espongano a minor rischio, limitando i tempi di esposizione ovvero intervenendo sulle modalità operative (limitazione velocità, manutenzione piazzali etc.).
Infine se viene superato il limite di esposizione di 1,5 m/s²: quel macchinario e quelle modalità operative non possono essere utilizzati nemmeno per brevi periodi (10 minuti).
Non esistendo DPI antivibrazione che possano riportare i livelli di esposizione del corpo intero al di sotto dei valori limite, nel caso di superamento tra le possibili azioni di riduzione che il datore di lavoro può adottare l’art. 203 del D.Lgs. 81/08 cita:
“a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità”.
Spesso la riduzione del rischio alla fonte è l’unica misura da adottare. La Banca Dati PAF può essere d’aiuto al datore di lavoro per individuare le tecnologie a minor rischio disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa.
Per approfondire: procedura standardizzata vibrazioni corpo intero.