ROMA – L’allattamento sul posto di lavoro. Pubblicato dal Portale del Lavoro dignitoso Ilo un articolo che affronta questo delicato tema riguardante il rapporto tra maternità e impiego.
“L’allattamento non è un ostacolo alla produttività”. Questa la tesi dell’articolo. “Secondo i più recenti studi, una donna alla quale è consentito di allattare sul posto di lavoro ha meno probabilità di lasciarlo e questo consente all’azienda di mantenere il proprio personale qualificato. Tra l’altro, si tratta di un costo limitato per il datore di lavoro sia in termini di tempo del lavoratore che di infrastrutture necessarie”.
Laura Addati, specialista in maternità dell’Ilo, più volte citata nell’approfondimento, illustra il caso emblematico del Los Angeles Department of power and water.
Qui già pochi anni dopo l’avvio di un programma di allattamento all’avanguardia si è rilevata “una riduzione del 35% dei rimborsi per cure mediche; ritorno anticipato al lavoro del 33% delle mamme; riduzione del tasso di assenteismo dal lavoro del 27% da parte degli uomini e delle donne; il 67% delle donne hanno dichiarato di voler rimanere nell’azienda nel lungo periodo”.
Altra esperienza positive sono quelle del Belgio ed Estonia, dove i costi del riposo per allattamento sono coperti dall’assicurazione sociale e da fondi pubblici e non gravano sul datore di lavoro.
Tra i Paesi in via di sviluppo il Mozambico, con il sostegno di un programma dell’Ilo per il miglioramento delle condizioni di lavoro nell’industria del turismo, ha sviluppato infrastrutture per l’allattamento sul posto di lavoro conseguendo benefici in termini di riduzione dell’assenteismo e mantenimento dei posti di lavoro.
A livello globale il 65% dei Paesi ha una legislazione che consente alle mamme di avere riposi per allattamento retribuiti o una riduzione dell’orario giornaliero. È una buona percentuale ma non copre ancora la totalità degli stati e soprattutto si tratta di normative a volte insufficienti e che non sostengono le donne in tutto il periodo dedicato all’allattamento nonostante l’Organizzazione mondiale della sanità raccomandi 6 mesi di allattamento materno esclusivo.
In materia l’Ilo è intervenuta con la Convenzione 183 sulla protezione della maternità del 2000 e la relativa Raccomandazione (191), che prevedono:
- “Il congedo maternità di almeno 14 settimane retribuito al 66% del precedente salario a carico della assicurazione sociale obbligatoria e dei fondi pubblici, o 18 mesi con salario pieno così come indicato dalla Raccomandazione 191;
- cure mediche prenatali, durante il parto e postnatale per la mamma e per il bambino e sostegno finanziario alle donne che non hanno accesso all’assicurazione sociale;
- protezione per le lavoratrici incinta o che allattano da attività lavorative che possono danneggiare la sua salute o del bambino;
- diritto di tornare alla stessa posizione o simile con la medesima retribuzione e una protezione da forme di discriminazione sul lavoro;
- diritto a uno o più pause giornaliere o ad una riduzione dell’orario di lavoro per garantire l’allattamento materno.”
Ricordiamo che In Italia vige il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Per approfondire: Allattamento al seno sul posto di lavoro.