RICERCHE E STUDI – L’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro – OLYMPUS ha pubblicato, ne I working papers n.18/2012, un contributo dal titolo Il controllo collettivo sull’efficace attuazione del modello organizzativo diretto ad assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, redatto da Lorenzo Zoppoli, professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Napoli “Federico II”.
Il saggio tratta dell’effettiva adozione da parte dell’azienda di un “modello organizzativo esimente” (non riguardante le pubbliche amministrazioni) che, ai fini dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 231/2001 sia in grado di “escludere, o circoscrivere, la responsabilità del datore di lavoro per eventuali lesioni all’integrità psico-fisica dei lavoratori”.
Il principale aspetto considerato è la “dimensione collettiva” del modello organizzativo/esimente che non deve soltanto essere rappresentata dalla consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ma anche da funzioni di controllo (in linea col D.Lgs. n. 231/2001) proprie dell’organismo di vigilanza. Viene analizzata inoltre, la recente riforma introdotta con la Legge n. 92/2012, relativa alla tematica della partecipazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza sul lavoro in azienda.
L’autore sottolinea come i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono, in diverse circostanze, non essere organicamente collegati alle rappresentanze sindacali e come questo aspetto possa generare perplessità sulla loro idoneità nel garantire una concreta “dimensione collettiva”.
Egli focalizza, inoltre, l’attenzione sull’importanza di un’efficace funzione di controllo che permetta di valutare, anche a posteriori, se l’operato di un ente sia condizionato da interessi, volti a limitare le misure di prevenzione, o da benefici derivanti dalla mancata attuazione/modifica o adeguamento di un valido sistema di sicurezza. In aggiunta, viene segnalata preoccupazione in merito alla possibilità che un modello organizzativo/esimente possa rappresentare un’opportunità per sottovalutare la responsabilità datoriale in materia.
Nel lavoro viene descritta una prospettiva olistica, proposta da diversi studiosi, che pone l’attenzione su un modello culturale socio-tecnico nel quale gli interventi di prevenzione consistono nella progettazione di vincoli a condotte organizzative, compiti o macchinari per limitare il rischio di incidenti. Tale approccio, attraverso una visione integrata, persegue l’ottimizzazione degli aspetti tecnici, economici e sociali (es.: salute dei lavoratori).
È evidenziato, inoltre, come il modello debba essere “partecipato” poiché la prevenzione dei rischi rappresenta un interesse non solo del datore di lavoro ma di ogni dipendente. Viene citato, pertanto, l’art. 9 St. lav., sulla base del quale viene auspicato il passaggio al paradigma europeo che prevede l’obbligatorietà della rappresentanza dei lavoratori con ruolo partecipativo.
L’argomentazione prosegue, quindi, sul tema della composizione dell’organo di vigilanza (OdV), definito “un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”. A tal proposito, il D.Lgs. n. 231/2001 non stabilisce requisiti particolari per i piccoli enti, presso i quali la funzione può essere assunta dall’organo dirigente (generalmente l’imprenditore stesso). Nel saggio viene espresso come sia preferibile una composizione plurisoggettiva che consenta di beneficiare delle diverse competenze professionali previste dal suddetto decreto.
Nell’ultimo paragrafo del testo si fa riferimento alla recente riforma dei meccanismi partecipativi introdotta con la Legge 92/2012 e finalizzata al coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della sicurezza in azienda attraverso un contratto collettivo aziendale. Viene presentato l’intento dell’iniziativa, ossia l’“istituzione di organismi congiunti, paritetici o comunque misti, dotati di competenze di controllo e partecipazione nella
gestione di materie quali la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori” (art. 4, comma 62, lett. c) e della “previsione … nelle società per azioni o … società europee, che occupino complessivamente più di trecento dipendenti e nelle quali lo statuto preveda che l’amministrazione e il controllo sono esercitati da un
consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza …della partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza” (art. 4, comma 62, lett. f)”.
L’autore conclude esprimendo l’auspicio che possa esserci una maggiore partecipazione nelle aziende di grandi dimensioni attraverso, ad esempio, l’obbligo di partecipazione dei lavoratori nelle società di capitali più grandi, attribuendo agli organismi partecipati le funzioni dell’OdV di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
Info: WP Olympus 18 (PDF).
Leggi anche: I Working Papers Olympus n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17: note da caso Thyssen.