RICERCHE E STUDI – Nell’ambito della Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, riunitasi il 1° giugno 2011 a Ginevra, ha preso vita la Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottata il 16 giugno 2011.
Il lavoro domestico, spesso svalutato, è svolto generalmente da donne e ragazze (principalmente straniere) appartenenti a comunità svantaggiate e discriminate attraverso condizioni di lavoro irregolari e non rispettose dei diritti umani.
La convenzione di seguito riportata, riconoscendo il valore della collaborazione dei lavoratori domestici a livello globale, il progresso dei servizi rivolti a bambini, anziani e disabili e il significativo scambio di reddito all’interno di un Paese e tra Paesi diversi, punta a garantire condizioni migliori che permettano alle categorie interessate di godere appieno dei propri diritti.
Il documento fornisce innanzitutto le definizioni di: lavoro domestico, inteso come il lavoro svolto in o per una o più famiglie e lavoratore domestico, ossia ogni persona che svolga un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro. Chi svolge tali mansioni occasionalmente e fuori dalla propria professione, non è considerato un lavoratore domestico.
Stabilisce inoltre come ogni soggetto che abbia ratificato la Convenzione debba favorire:
- “la libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- l’eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- l’abolizione del lavoro minorile (l’età minima non deve essere inferiore a quella prevista dalla legislazione nazionale applicabile all’insieme dei lavoratori);
- l’eliminazione della discriminazione in materia d’impiego e di professione”.
Il lavoratore domestico e i datori di lavoro domestico devono essere liberi di costituire o aderire a organizzazioni, federazioni e confederazioni, rispettandone gli statuti.
Ogni soggetto dovrà tutelare la categoria dei lavoratori domestici da forme di abuso o violenza.
Qualora tali collaboratori siano di età inferiore ai 18 anni e superiore all’età minima di accesso al lavoro non devono essere privati della scolarità obbligatoria e deve essere loro garantito il diritto di proseguire gli studi o avere una formazione professionale.
Essi, inoltre, devono avere condizioni di occupazione giuste e decorose, e, se alloggiano presso le famiglie, condizioni di vita dignitose e nel rispetto della vita privata. Tali lavoratori devono essere a conoscenza delle condizioni di lavoro attraverso informazioni chiare e comprensibili, riportate in un contratto scritto e riguardanti: nome e indirizzo del datore di lavoro, indirizzo/i di lavoro, data d’inizio del rapporto di lavoro e durata, tipo di lavoro da svolgere, remunerazione (modo di calcolo e periodicità dei pagamenti), orario normale di lavoro, periodi di riposo quotidiano e settimanale (di almeno 24 ore consecutive) e congedo annuale pagato.
Il documento, tra l’altro, deve fornire delucidazioni in merito a: vitto e alloggio (se previsti), periodo di prova (se previsto), condizioni di rimpatrio (se previsto), cessazione della relazione di lavoro e conseguente preavviso, da rispettare da parte del datore di lavoro o del lavoratore.
La normativa nazionale deve contemplare la necessità che i lavoratori domestici migranti, assunti in un Paese per svolgere un lavoro domestico, abbiano un’offerta di lavoro per iscritto o un contratto di lavoro, valido nello stesso Paese in cui il lavoro sarà svolto, che descriva le condizioni di occupazione.
Ogni firmatario ancora, deve consentire ai lavoratori domestici di: raggiungere un accordo con il datore di lavoro (o potenziale) sull’essere alloggiato o meno presso la famiglia, alloggiare presso la famiglia senza essere obbligati a rimanervi durante i periodi di riposo o di congedo e rimanere in possesso dei propri documenti di viaggio e d’identità.
I lavoratori domestici devono beneficiare del sistema di salario minimo, se previsto, e la remunerazione, fissata senza discriminazione fondata sul sesso, deve essere consegnata regolarmente, in contanti (salvo diversi accordi) e almeno una volta al mese. Questa può prevedere una parte del pagamento in natura, purchè venga accettato dal lavoratore e il valore sia ragionevole.
Ogni lavoratore domestico ha diritto a un ambiente di lavoro sicuro e salubre, perciò, ogni Membro deve adottare misure appropriate volte a garantire la sua salute e la sua sicurezza sul luogo di lavoro.
I datori di lavoro devono, inoltre, far sì che i propri collaboratori domestici abbiano adeguate condizioni in materia di sicurezza sociale, inclusi casi di maternità.
Per approfondire: Convenzione lavoratrici e lavoratori domestici.