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Diritto sicurezza operatori della sicurezza, Olympus Urbino

URBINO – Si arricchisce di una nuova sezione il sito di Olympus, “Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro” costituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo. La nuova sezione è: “Diritto della salute e della sicurezza degli operatori della sicurezza”.

La sezione sarà curata dal dott. Balduino Simone, dirigente generale di P.S., incaricato agli adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs. 81/2008 per la Polizia di Stato e professore a contratto di diritto della circolazione e infortunistica stradale, presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Urbino oltre che curatore di numerose pubblicazioni nel campo del Diritto della circolazione,  della sicurezza  e dell’infortunistica stradale, della gestione delle emergenze, della Polizia amministrativa e di sicurezza.

Obiettivo della sezione è approfondire tutte le questioni relative all’applicazione delle norme di prevenzione per i rischi lavorativi riguardanti il personale delle amministrazioni competenti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica e soccorso pubblico, quali il Corpo di Polizia e altri.

Attualmente disponibile nella sezione il primo articolo ad opera del dott. Simone a titolo “La sicurezza sul lavoro per gli operatori della sicurezza, tra adempimenti normativi e modelli gestionali”.

Il professore nel suo trattamento muove dall’assunto, sancito dalla nostra normativa, che nonostante l’espletamento delle mansioni di pubblica sicurezza determinino particolari esigenze di servizio e pongano delicate questioni in materia di prevenzione e gestione dei rischi questo non deve mai andare a discapito dell’operatore di sicurezza: “Non c’è alternatività tra la sicurezza dell’operatore e la sicurezza di chi ha bisogno di soccorso, di assistenza, di protezione.”

A partire da questo punto fermo il professore evidenzia però il vuoto normativo in cui ancora versa la materia  poiché quanto disposto all’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che cita “Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria … (omissis) … e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo … (omissis)” e rimanda quindi all’emanazione di  apposito decreto, non ha ancora trovato applicazione.

In merito alla necessità di dotarsi di apposita regolamentazione il professore afferma: “Il riconoscimento delle effettive particolari esigenze connesse al servizio, rappresenta, da un lato, la possibilità di dotarsi di un regolamentazione meno rigida di quella prevista in generale dal D.Lgs. 81/2008 e, dall’altro, un impegno a prendere atto che la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono obiettivi fondamentali ed irrinunciabili, non solo all’interno delle strutture e limitatamente alla vita interna del personale, ma validi anche e soprattutto per tutte le attività operative, senza eccezione alcuna” ma ribadisce al contempo la  difficoltà se non impossibilità per le  forze di sicurezza di individuare ed elencare tutte le particolari esigenze di servizio.

Ma è proprio questa difficoltà che deve diventare una sfida da accettare per farne “il fattore che alimenta la crescita professionale delle strutture, attraverso due momenti: la rivisitazione dei Modelli Gestionali e la revisione dei Protocolli formativi eoperativi.” E conclude “[…]dall’etica, dalla legge, dalle esigenze funzionali. Sono questi i tre parametri di riferimento costante di ogni attività di polizia. Per queste ragioni, tutte le Forze di polizia, nazionali e locali devono vedere nella legislazione a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro un momento particolarmente propizio di revisione dei Modelli organizzativi, così come suggerito dall’articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 e dei Protocolli operativi, per verificarne la corrispondenza ai vincoli legislativi, alle necessità funzionali ed alla visione etica, quest’ultima di sempre maggiore rilevanza, perché unica in grado di sopperire anche alla eventuali carenze legislative o funzionali”.

Per approfondire: Diritto della salute e della sicurezza per gli operatori della sicurezza.

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