ROMA – Disponibili nella apposita sezione del sito del ministero del Lavoro i rapporti ufficiali elaborati nel 2011 dal Governo italiano riguardo l’applicazione delle convenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ratificate all’interno dell’OIL (ILO), Organizzazione internazionale del lavoro.
Come previsto dal’art. 22 della costituzione dell’OIL i rapporti devono essere elaborati dai governi di tutti gli stati membri dopo aver sentito le parti sociali, devono essere redatti secondo specifico formulario e inviati all’OIL e al Consiglio di Europa.
Sono due i rapporti elaborati dal governo italiano in materia di salute sicurezza sul lavoro nel 2011: il “Rapporto del Governo Italiano sull’applicazione della convenzione n. 19/1925 concernente Uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro)” e il “Rapporto del Governo Italiano sull’applicazione della convenzione n. 42/1934 concernente Malattie professionali (indennizzo dei lavoratori)”.
Nel primo rapporto il governo passa in rassegna quanto prevede la legislazione che vige in Italia in merito alla sicurezza sociale dei lavoratori stranieri in Italia e dei lavoratori italiani all’estero. In prima istanza il rapporto fa riferimento agli art. 3 e art. 35 della Costituzione Italiana , che sanciscono il principio di non discriminazione, della tutela del lavoro e del diritto immigrazione, per poi passare in rassegna le innovazioni normative introdotte nel sistema dell’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e il Regolamento C.E.. Si citano infine le convenzioni internazionali stipulate dallo stato italiano con paesi non appartenenti alla Unione europea.
Dall’analisi dell’apparato normativo risulta pertanto che “la tutela del lavoratore nell’Unione Europea e in ambito extracomunitario, nei casi in cui siano stipulate convenzioni di sicurezza sociale, si basa sul seguente principio: parità di trattamento, in ossequio al quale il lavoratore migrante ha gli stessi diritti e gli stessi doveri del lavoratore-cittadino dello Stato dove svolge l’attività lavorativa.”
Il rapporto si chiude con una panoramica sul fenomeno infortunistico relativo ai lavoratori stranieri in Italia riferendo anche dati comparati tra lavoratori italiani, appartenenti alla U.E. o extracomunitari.
Il secondo rapporto, sull’applicazione della convenzione n. 42/1934, ha l’obiettivo di segnalare gli aggiornamenti occorsi dopo l’ultimo rapporto inviato e nel quale si dava comunicazione dell’avvenuta pubblicazione degli elenchi delle malattie professionali con DM 27 aprile 2004.
Si segnala pertanto che la “Commissione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui all’art. 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del DPR 1124/65” nel 2008/09 ha prodotto due successivi aggiornamenti dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia e ha formulato nuove Tabelle delle malattie professionali.
Si sottolinea che gli elenchi aggiornati hanno mantenuto la suddivisone in tre liste con cui si opera la distinzione tra malattie la cui origine lavorativa è “elevata”, “di limitata probabilità” oppure “possibile”. Si evidenzia poi che negli aggiornamenti è stata data particolare attenzione al capitolo dei tumori professionali per la cui definizione sono stati adottai i sistemi di classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene predisposte dalla IARC, Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro e la classificazione UE; questo ha comportato alcune modifiche e nuovi inserimenti.
Nel rapporto si ricorda poi che l’INAIL , con circolare 47 del 24 luglio 2008 ha dato disposizioni ai fini delle valutazioni sull’indennizzo di malattie professionali denunciate nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema.
In conclusione il rapporto illustra l’andamento delle denunce delle malattie professionali mettendone in luce il forte aumento, fenomeno che viene spiegato in virtù non di un peggioramento della salubrità dei luoghi di lavori ma della copresenza di tre concause:
- L’emersione delle malattie perdute, malattie che hanno periodi di latenza lunghi e che solo lavoratori e datori di lavoro con una più forte cultura della salute sul lavoro sono in grado di riconoscere e denunciare;
- l’inserimento delle malattie muscolo-scheletriche causate da sovraccarico biomeccanico nelle tabelle, aggiornamento che ha favorito quindi un più massiccio ricorso allo strumento assicurativo;
- la diffusione di denunce plurime e cioè il fatto che, grazie all’elevata articolazione delle malattie, ad una patologia complessa corrisponda la possibilità di presentare più denunce.
Per approfondire: Lavoro e politiche sociali, Rapporto OIL 2011.