ROMA – Pubblicato sul sito del ministero del Lavoro l’opuscolo informativo “Tutela della salute delle lavoratrici madri – Linee di indirizzo per l’applicazione del D.Lgs. n. 151/2001, artt. 7, 8, 11 e 12”.
Il documento, curato dalla Direzione regionale del Lavoro per il Veneto, fornisce utili indicazioni sia in merito alla tutela della salute della lavoratrice madre sia di quella del nascituro. Una guida utile guida per il datore di lavoro che deve adempiere agli obblighi di tutela nei confronti delle dipendenti in stato di gravidanza e allo stesso tempo un valido mezzo di informazione per le lavoratrici che devono conoscere i propri diritti.
Il documento evidenzia quanto recentemente stabilito dall’art. 15 del DL 5/2012 convertito in L 35/2012, “Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza” ed è completato da utili appendici che supportano la valutazione dei rischi e la formulazione della segnalazione del datore di lavoro alle DTL.
Il documento introduce l’argomento con un escursus sui riferimenti normativi citando il “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità” approvato con D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 di cui riporta per esteso gli articoli fondamentali: Art. 7. Lavori vietati; Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti; Art. 11. Valutazione dei rischi, Art. 17. Estensione del divieto e in ultimo cita l’Art. 15 del D.L. 5/2012.
Entra quindi nel dettaglio della trattazione della valutazione dei rischi dando semplici e utili indicazioni su quali siano gli obblighi in capo al dato re di lavoro che sono così sintetizzati. “In sintesi il datore di lavoro deve:
1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento;
2) integrare il documento di valutazione del rischio con l’analisi e l’identificazione delle operazioni incompatibili, indicando per ognuna di tali mansioni a rischio le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell’orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- richiesta alla DTL di interdizione anticipata dal lavoro;
3) informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
Anche nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, è opportuno che resti in azienda una traccia scritta sia della valutazione del rischio che dell’informazione alle lavoratrici, secondo i semplici schemi riportati in allegato/appendice.
D’altra parte la lavoratrice correttamente informata, consapevole cioè dei propri diritti e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro. La lavoratrice può, in qualsiasi momento, rivolgersi alle DTL per aver informazioni.”
Per supportare il datore di lavoro nella valutazione della compatibilità di ogni postazione di lavoro nella quale viene o potrebbe essere impiegata una lavoratrice, con lo stato di gravidanza o con il puerperio (sette mesi dopo il parto) si fornisce una “Griglia di rilevazione dei rischi per lavoratrici gestanti e puerpere” che presenta in forma di semplici domande un ampio ma non esaustivo elenco di situazioni lavorative che costituisce un esempio di come procedere nella specifica realtà produttiva.
Le domande comprese nell’elenco indagano le condizioni relative alla postura, all’uso di scale e montanti, al rischio biologico, chimico, fisico e altri.
Ecco alcuni esempi:
“La lavoratrice sta in piedi per più di metà del turno lavorativo? La lavoratrice esegue mansioni con esposizione personale rumore superiore a 80 dBA (Lex,8h)? La mansione svolta dalla lavoratrice espone a radiazioni infrarosse? La lavoratrice esegue lavori a contatto con preparati classificati come: tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E), estremamente infiammabili (F+), nocivi (Xn) con le seguenti frasi di rischio R39, R40, R42, R43, R46, R48, R60, R61, irritanti (Xi) con le seguenti frasi di rischio R42, R43; (valutare anche l’esposizione indiretta ad esempio se nelle vicinanze vengono effettuate operazioni come verniciatura, essiccazione di pezzi verniciati, levigatura, pulizia dei mobili con solvente, incollaggio, ecc.)?”.
Nel caso in cui chi opera la valutazione dia anche una sola risposta affermativa alle domande presenti in elenco questo vuol dire che la situazione è incompatibile con la gravidanza.
Qualora non sia possibile eliminare i rischi rilevati il datore di lavoro deve pertanto attivare autonomamente la procedura con la Direzione Territoriale del Lavoro per l’astensione anticipata dal lavoro dell’interessata.
Le linee guida oltre a illustrare la procedura forniscono in appendice apposita modulistica.
Info: Tutela salute lavoratrici madri.